Canone Rai, in bolletta ma più leggero.
Cosa dichiarare se non hai il televisore

Canone Rai, in bolletta ma più leggero. ​Cosa dichiarare se non hai il televisore
​Il canone Rai in bolletta preoccupa i consumatori che stanno tempestando lo sportello dell'Unione Consumatori con richieste di chiarimenti. Lo ricorda la stessa Unc spiegando che si tratta di «preoccupazioni fondate», considerato che, come previsto in Legge di stabilità, andranno incrociate le banche dati di Anagrafe tributaria, Authority per l'energia, Acquirente Unico, ministero dell'Interno e Comuni. Il rischio di errori, insomma, è elevato, in particolare quando l'intestatario della bolletta elettrica è diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone.

Un classico è la moglie che paga la bolletta della luce ed il marito l'abbonamento alla tv. È possibile che alla moglie sia chiesto il pagamento del canone già pagato dal marito, oppure che la moglie paghi, ed il marito, vecchio abbonato, sia considerato un evasore. O anche per chi paga la tariffa D3, che viene applicata sia ai residenti con impegno di potenza superiore a 3 kW sia ai non residenti, che il canone, invece, non devono pagarlo. Ecco i consigli dell'Unc e una sintesi delle nuove regole.

PAGAMENTO IN BOLLETTA
Il pagamento avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. Paga chi possiede la tv. Fin qui nessun cambiamento. La novità è che si presume la detenzione dell'apparecchio nel caso in cui esiste «un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la residenza anagrafica». Se non è vero, si dovrà presentare un'autocertificazione all'Agenzia delle entrate-Direzione Provinciale I di Torino. La dichiarazione «ha validità per l'anno in cui è stata presentata». Ossia bisogna ripresentarla ogni anno. L'Unc consiglia di non fare autocertificazioni anticipate, ossia prima che arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa con modalità che verranno definite dall'Agenzia. Per le dichiarazioni false si rischia il penale.

LA DISDETTA
Continuano a dover essere comunicate le variazioni intervenute come nel passato (esempio, il cambio di residenza). In particolare, chi ha ceduto a terzi tutti gli apparecchi tv in suo possesso deve inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore. Idem se non si hanno più tv, fornendo adeguata documentazione. Se è stato portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione. Nel caso di furto, la denuncia. In caso di morte, l'erede già abbonato deve chiedere l'annullamento dell'abbonamento intestato al defunto.

Nel 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. Inoltre, limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016 e comprenderà le rate scadute da gennaio a luglio.

ESENZIONE E SECONDE CASE
Il limite di reddito per il diritto all'esenzione per gli over 75 è stato elevato a 8.000 euro annui. Se si ha una seconda abitazione dove vi è un televisore, non si deve pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori.
Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2016, 14:20
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