Tribunale Napoli pro consumatori: decreto ingiuntivo revocato a fronte di clausole abusive nei contratti

Accolta la domanda di un cittadino che si era rivolto ad Aidacon

Clausole abusive nei contratti? Decreto ingiuntivo revocato

Importante sentenza del Tribunale di Napoli in materia di contratti di finanziamento e contratti bancari: il tribunale partenopeo (sentenza n. 6919/2023, giudice Maria Corvino della sez. II civile), ha accolto la domanda di un cittadino che si era rivolto ad “Aidacon consumatori”, per opporsi ad un decreto ingiuntivo notificato da una società finanziaria, per far accertare e dichiarare la nullità ed invalidità ed inefficacia di un contratto di finanziamento per omessa indicazione del Tag e Isc, a causa dell’illegittima variazione dei tassi applicati e delle clausole poste a carico del consumatore non incluse nel Taeg pubblicizzato ex art. 125.

«La sentenza in oggetto – precisa Carlo Claps, presidente Aidacon - è di notevole importanza per i consumatori, in quanto è uno dei primi provvedimenti giudiziari che si uniforma alla recente sentenza resa a sezioni unite della Cassazione  (n.°9479/2023) la quale prevede che il giudice, sia in fase monitoria che esecutiva, è tenuto ad effettuare d’ufficio il controllo in ordine all’eventuale presenza di clausole abusive tra professionista e consumatore».

Infatti, nel caso di specie il giudice adito, a seguito dell’introduzione del giudizio di opposizione tardiva da parte del consumatore, ed essendo in corso anche il procedimento di esecuzione del titolo, in ossequio ai principi emanati dalla predetta sentenza della Cassazione a sezioni unite, ha esaminato in maniera complessiva la domanda, con le regole della cognizione piena, non limitandosi alla sola legittimità del decreto ingiuntivo ma estendendo l’ indagine alla valutazione della pretesa creditoria e ha accertato che nel contratto di finanziamento non erano state concordate né sottoscritte l’applicazione di ulteriori condizioni previste in caso di inadempimento o ritardo del pagamento della rata, nonché spese e commissioni di gestione pratica in sofferenza con singoli importi di rilevante entità da calcolarsi sulla rata scaduta.

Per tali motivi, nella verifica dell’importo dovuto dal consumatore, il Tribunale di Napoli, sulla base dell’esame complessivo degli atti del finanziamento e dell’ estratto contabile, ha escluso dal computo dell’importo preteso le altre singole voci per le quote annuali di interessi ripetute con differenti importi spese e commissioni di cui non risultava specificato in estratto la natura e la metodologia del calcolo: ha quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto, riducendo di oltre la metà la somma originariamente  prevista nell’ingiunzione di pagamento, facendo risparmiare al  consumatore migliaia di euro.


Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 19:00
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