​DITELO AL NOTAIO: LEGGI QUI LE NUOVE RISPOSTE

​DITELO AL NOTAIO: LEGGI QUI LE NUOVE RISPOSTE
Gentili lettori, vista la grande quantità di quesiti inviati alla rubrica “Ditelo al notaio”, vi segnaliamo che i notai potranno rispondere solo alle questioni di interesse generale formulate in un testo che non superi le 800 battute in modo da consentire a tutti, tramite la lettura della rubrica, di trovare un primo orientamento ai propri dubbi.

Per approfondire specifiche questioni personali vi suggeriamo di rivolgervi direttamente agli sportelli di consulenza gratuita - a cura dei consigli notarili locali – attivi in quasi tutti i comuni italiani. Per informazioni e indirizzi:



http://www.notariato.it/it/notariato/chi-siamo/consiglio-nazionale-notariato/sportelli-cittadino.html



QUESITO

Al momento della morte di uno di tre fratelli, avvenuta nel 2010 ,la sua l'eredità spetta al secondo fratello vivo. Chiedo se spetta anche ai figli del terzo fratello deceduto nel 2005 ? Ringrazio per la risposta



RISPOSTA

Assolutamente si. Infatti, ai sensi della vigente normativa in materia, se il fratello deceduto è mancato ai vivi libero da vincoli matrimoniali e senza figli la sua eredità si devolve, in parti uguali, a favore dei suoi fratelli ed, in caso di loro premorienza, a favore dei discendenti in linea retta di questi ultimi tra cui appunto i figli; l’istituto giuridico a cui si fa riferimento è la rappresentazione.



QUESITO

Lo zio celibe defunto non ha lasciato testamento, ha una sorella e vari nipoti in questo caso chi eredita?




RISPOSTA Se anche i genitori dello zio sono morti eredita solo la sorella ed i nipoti che siano figli di eventuali altri fratelli e sorelle premorti allo zio. L’eredità si divide in tante quote quanti erano i fratelli e sorelle del defunto e per ogni fratello o sorella premorto allo zio la quota si divide per il numero dei figli. Ipotizzando nel suo caso che lo zio avesse una sorella (sopravvissuta) e due fratelli premorti rispettivamente con 2 e 3 figli l’eredità andrà per 1/3 alla sorella, per 1/6 (1/3 diviso 2) ai nipoti figli del primo fratello e per 1/9 (1/3 diviso 3) ai nipoti figli del secondo fratello. Può trovare maggiori informazioni in materia successoria sulla recente Guida per il cittadino “Successioni tutelate” scaricabile gratuitamente dal sito www.notariato.it



QUESITO

Sono sposato, in separazione dei beni, è sono intestatario di un appartamentino, vorrei acquistarne unaltro ma questa volta intestarlo a mia moglie, anche se materialmente le somme vengono pagate da me medesimo in quanto lei casalinga e non ha mai percepito un reddito. Vorrei sapere se c'è un modo per vincolare o impedire che la moglie possa un domani (a seguito di separazione), disporre a suo piacimento di un bene che ho pagato io...!!! Grazie in anticipo e attendo di leggere una Vs risposta sul sito




RISPOSTA

Ad oggi l’unica efficace tutela è che lei “si intesti” una quota di diritto di piena proprietà o di diritto di usufrutto sul bene da comprare: difficilmente sua moglie potrà trovare un soggetto interessato un domani all’acquisto di una parte del bene e non dell’intero, per cui occorre comunque il suo consenso espresso innanzi ad un notaio. Esistono strumenti, probabilmente meno onerosi fiscalmente ma meno efficaci, quali procura speciale a vendere che Lei si può fare rilasciare dalla moglie, scrittura di riconoscimento di debito, preliminare di vendita o patto di prelazione che la moglie può sottoscrivere, anche non in forma notarile, a suo favore ma, si ripete, sono correttivi meno risolutivi rispetto alla cointestazione iniziale. Talvolta i coniugi adottano la soluzione della stipulazione di Convenzioni matrimoniali quale può essere ad esempio un fondo patrimoniale ma questo ultimo si scioglie a seguito della separazione tra i coniugi.



QUESITO

Sposati in separazione dei beni dal 2005, nel 2008 abbiamo acquistato la prima casa intestata solo al marito e con mutuo cointestato a tutti e due. Ora la moglie dovrebbe acquistare insieme alla madre un altro immobile in altro comune, cointestando sia la proprietà che un nuovo mutuo. Può usufruire della agevolazione prima casa trasferendo la residenza?




RISPOSTA

Sì, può usufruirne, a condizione che trasferisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. E’ preferibile che, relativamente al primo mutuo cointestato, il marito si accolli il pagamento della quota della moglie.



QUESITO

Sto per comprare un appartamento che il venditore ha ricevuto tramite donazione con indicazione di “disponibile” nel 1997, con donante deceduto nel 2008. Il valore attualizzato dell’appartamento corrisponde, rispetto alla massa ereditaria complessiva, quasi esattamente alla quota disponibile per il donante. In questo caso, se capisco bene, non sarà mai possibile esercitare un’eventuale azione di revoca o di riduzione del bene da parte dei legittimari. Questo dovrebbe perciò garantirmi come acquirente, per i prossimi 6 anni dopo di che si raggiungerebbero i famosi 20 anni per la tranquillità totale, e mi permetterebbe di richiedere adesso un mutuo alla banca senza grosse difficoltà.




RISPOSTA

Quanto da lei scritto è complessivamente corretto, naturalmente nel presupposto che i calcoli effettuati per determinare la porzione disponibile e quota di riserva (legittima) sia esatti.
E’ bene, però precisare che, data la morte del donante, può conseguire subito una totale tranquillità attraverso una rinuncia all’azione di riduzione per lesione di legittima da parte degli eredi legittimari del donante. Il che eviterebbe ragionevoli residue perplessità della banca nel concedere un mutuo, posto il sia pur apparentemente teorico rischio per altri 6 anni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Novembre 2014, 16:28
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