DITELO AL NOTAIO: LEGGI QUI LE NUOVE RISPOSTE

DITELO AL NOTAIO: LEGGI QUI LE NUOVE RISPOSTE
Gentili lettori,vista la grande quantit di quesiti inviati alla rubrica “Ditelo al notaio”, vi segnaliamo che i notaipotranno rispondere solo alle questioni di interesse generale formulate in un testo che non superi le 800battute in modo da consentire a tutti, tramite la lettura della rubrica, di trovare un primo orientamentoai propri dubbi.



Per approfondire specifiche questioni personali vi suggeriamo di rivolgervi direttamente agli sportelli di consulenza gratuita - a cura dei consigli notarili locali - attivi in quasi tutti i comuni italiani. Per informazioni e indirizzi:



http://www. notariato. it/it/notariato/chi-siamo/consiglio-nazionale-notariato/sportelli-cittadino. html





Quesito

Egregio Notaio mia zia, senza figli, è vedova da più di 20 anni. Suo marito era bancario ed aveva 2 figli di primo letto.

Se la zia muore quali sono i diritti e le pretese dei figli di lui?

Per esempio possono rivendicare la pensione del padre e che la zia ha percepito in tutti questi anni, a meno

che la zia li abbia spesi tutti.

Grazie per la risposta. Cordiali Saluti.



RISPOSTA

In caso di morte della zia nessun diritto sulla sua eredità spetta per legge ai figli di primo letto del marito.  Rispetto ad essi, infatti, non vi è un rapporto di parentela con la zia e come tale non vi possono essere pretese successorie. Solo un testamento in loro favore potrebbe far conseguire diritti su beni della zia dopo la sua morte. Gli stessi figli non potranno neppure rivendicare alcunché sulla pensione che, come coniuge superstite, la zia avesse percepito, fatta eccezione per l’ipotesi in cui alla data del decesso i figli del marito della zia avessero alternativamente i seguenti requisiti:

- fossero minori di 18 anni;

- fossero studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del

genitore e che non svolgessero attività lavorativa;

- fossero studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26

anni, a carico del genitore, e che non svolgessero attività lavorativa;

- fossero inabili di qualunque età e a carico del genitore.




Quesito

Buongiorno avrei un quesito e precisamente:siamo venuti a conoscenza che mia zia (nubile senza figli) morta nel 2008 aveva redatto u n testamento olografo dal quale risulta che ha lasciato parte piu' sostanziosa dell'eredita' alla chiesa e solamente la legittima agli eredi, siamo in 5; attualmente in vita vi e' una sorella, alla quale ha lasciato il resto.  Dopo tre anni ci e' arrivata la comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate di pagare 411 euro in totale, 75 euro per erede.



RISPOSTA

Per verificare la correttezza della richiesta dell’Agenzia delle Entrate occorre verificare il valore del

patrimonio ereditario lasciato dalla zia e dichiarato nella Dichiarazione di successione. Gli uffici fiscali,

una volta che gli eredi abbiano presentato l’obbligatoria dichiarazione di successione, liquidano l’imposta

di successione sulla base del grado di parentela o dell’assenza di parentela con il defunto e del detto

valore dei beni lasciati dalla defunta. Si tiene anche conto di eventuali spese quali quelle funebri. Il

consiglio è recarsi con copia della dichiarazione di successione e del detto avviso direttamente all’Agenzia delle Entrate o presso un Notaio.




Quesito

Il mio marito e il suo fratello eredi, ma usufrutto ha tutto in mano ancora la loro madre. Il mio marito (divorziato, ora sposato con me) ha tre figli e il suo fratello(vedovo) ne ha due figli. Ora vorrei capire: tra "100 anni" che la loro madre muoia cosa posso ereditare io come moglie? mi spetta? Grazie.



RISPOSTA

Dalla domanda sembra che il marito della lettrice (ed il fratello) abbiano la nuda proprietà e la madre

degli stessi l’usufrutto. Questo diritto si estingue automaticamente alla morte della madre del marito

della lettrice e, pertanto, non cade in successione, cioè non si trasferisce ad eredi. I diritti ereditari

della lettrice sussistono in caso di morte del proprio marito. In questo caso ha diritto a una parte del

patrimonio del proprio marito che varia a seconda che vi siano figli o meno e, in assenza, per la

presenza di fratelli o sorelle o, ancora, di genitori e altri ascendenti del coniuge.

La legge le riconosce anche – vita natural durante - il diritto di abitazione sulla casa di residenza della

famiglia se di proprietà del coniuge defunto o in comune nonché l’uso dei relativi mobili.




Quesito

Buongiorno, ho un questito molto particolare da proporvi.

I miei suoceri sono proprietari di una casa divisa in 2 appartamenti con giardino box quadruplo e 2 cantine;

nel primo appartamento vivono mio cognato con la sua famiglia ( usufrutto gratuito ) nel secondo i miei

suoceri.

Il secondo figlio ( mio marito ) non avendogli dato la possibilità di dargli un appartamento in usufrutto, mio suocero ci ha fatto una donazione per acquistare un appartamento ( donazione registrata nell'atto e che quindi un domani dovremo dare la metà a mio cognato!!!!!).

Mio suocero è morto e bisogna fare la successione, ma mio cognato vuole la sua quota di eredità e in piu' vuole avere anche i soldi che lui ha speso ( circa 20. 000,00 ) quando 10 anni fa è entrato nell'appartamento ( non c'è nessuna fattura che certifichi questa spesa ) per la caldaia e le imposte.  Vuole inotre continuare l'usufrutto gratuito anche se poi la porzione di casa, giardino e box che va ad occupare sarà una quota di mia suocera l'altra di mio marito.

Quindi chiedo se le richieste di mio cognato siano fondate e se ci possiamo tutelare, visto che noi paghiamo

il mutuo e andremo a pagare le tasse anche della quota di proprietà che usufruisce mio cognato.  



RISPOSTA

La pretesa del cognato della lettrice della sua parte di eredità se, come sembra, non vi è un testamento

del defunto suocero, è corretta. Insieme alla madre e moglie del defunto e al fratello diventerà

comproprietario di quanto in vita era del padre. Ciò non significa necessariamente un danno per gli

altri eredi. In caso di successiva divisione, ad esempio, si andranno a conteggiare eventuali donazioni

o altre precise spese (come quelle per avviare l’attività professionale del figlio) che siano state fatte in

vita dal defunto, per riequilibrare i rapporti e i valori spettanti ai coeredi. In caso di contestazioni e/

o di lite giudiziaria, si tratterà di dimostrare che esistono donazioni fatte in vita dal defunto che siano

state dissimulate, cioè fatte apparire come vendita, oppure donazioni indirette, cioè che il pagamento

del prezzo di acquisto di un immobile sia stato pagato dal padre. In tal modo si potranno riequilibrare i

rapporti tra fratelli e mamma. In ogni caso occorre un accordo di tutti per continuare a usare la parte di

casa e giardino ormai comune a figli e moglie del defunto.




Quesito

Buongiorno

Ho acquistato 5 anni fa da indap un appartamento prima casa con agevolazione in quanto aro in affitto, posso venderlo e acquistarne un altro più piccolo (sempre prima casa) senza problemi o costi .



RISPOSTA

Fatta salva una lettura dell’atto con cui il lettore acquistato per verificare in base a quale legge il

bene sia stato venduto, di regola il decorso di 5 anni dall’acquisto dall’ente previdenziale consente la

libera vendita dei beni. In caso di vendita e riacquisto entro un anno, inoltre, il lettore potrà detrarre

dall’imposta di registro dovuta per il nuovo più piccolo appartamento, l’importo di detta imposta pagata

nell’acquisto dall’Inpdap. Si tratta del c. d. credito d’imposta. I costi sono quelli di un normale acquisto

di prima casa; e dunque, se il lettore acquista da un privato pagherà l’imposta di registro nella misura

del 3% sul valore catastale dell’abitazione, oltre 336 Euro di imposte fisse ipotecaria e catastale, oltre al bollo, alla Tassa Archivio, alle spese per le visure ed al compenso spettante al notaio; se il lettore compra da una societa’ pagherà alla stipula del contratto di vendita al costruttore l’IVA del 4% sul prezzo dell’appartamento, oltre 504,00 Euro di imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, oltre al bollo, alla Tassa Archivio, alle spese per le visure ed al compenso spettante al notaio.




Quesito

Salve, il mio quesito è questo:

Mia nonna ha una figlia (mia mamma) ed era sposata con un uomo che ha due figli. Possedevano una casa

in comunione dei beni, qualche anno fa lui è morto e mia nonna ha fatto tutte le pratiche di sucessione

(credo a lei spettasse 1/3 e a loro due 2/3 della parte di casa del marito). Ha continuato a vivere nella casa

fino ad oggi. Ora giace in fin di vita all'ospedale, volevo sapere se loro possono rivendicare qualcos'altro.

Grazie.



RISPOSTA

Il marito della nonna del lettore ha lasciato alla sua madre e ai suoi due figli la quota di ½ di piena

proprietà della casa coniugale per successione legittima, in quanto la nonna era già proprietaria della

restante quota di ½. .

Pertanto, alla nonna è pervenuta la quota di 1/6 del suddetto appartamento ai sensi dell'articolo 581

del Codice Civile. Conseguentemente la stessa è titolare complessivamente della quota di 4/6 di piena

proprietà della casa coniugale in oggetto.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 540, comma 2, c. c. , la nonna gode dei diritti reali di abitazione sul medesimo

immobile e di uso dei mobili che la corredano, sua vita natural durante.

Alla luce di quanto detto, i figli del marito della nonna null’altro possono vantare, oltre al diritto di 1/3

ciascuno sull’asse ereditario del padre defunto, vale a dire i diritti di un sesto ciascuno di piena proprietà

sulla casa.




Quesito

Chiedo un vostro parere in merito a una situazione in cui trovasi un caro amico, che vorrei aiutare.

Due mesi fa è venuto a mancare il fratello di questo mio conoscente, che era sposato ma senza prole.

Non avendo lasciato testamento, si è aperta la successione legittima.

L'unico bene ereditario è stato un immobile, così mi è stato riferito, suddiviso per 2/3 alla moglie e per un

1/3 a questo mio amico. L'appartamento era di proprietà esclusiva del defunto, almeno tanto mi è stato

detto.

Su tale immobile pesa un mutuo ipotecario. Poiché la moglie del fratello ha avuto il diritto di abitazione, il

mio amico, sebbene coerede, non vorrebbe pagare nessuna quota di mutuo, in quanto l'altra parte non è

intenzionata venderlo e lui di fatto non ha alcun godimento del bene: anzi è probabile che nel corso della

sua vita non potrà mai usufruirne.

Cosa può fare il mio amico?



RISPOSTA

L’obbligazione di corrispondere le rate di mutuo residue costituisce un debito ereditario, che grava pro

quota su tutti gli eredi, ai sensi dell’articolo 752 c. c,. Di conseguenza, unico modo per potersi sottrarre

alla responsabilità per quel debito è rinunziare all’eredità devoluta così chiamandosi fuori dalla vicenda

successoria.

Di contro, qualora l’ amico del lettore voglia concorrere alla successione accettando l’eredità sarà

necessariamente tenuto al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alla sua quota di eredità.

Tuttavia, potrebbe accettare l’eredità con beneficio di inventario, ai sensi dell’articolo 484 c. c. In tal

modo, il l’ amico sarà responsabile del pagamento dei debiti ereditari solo nei limiti del valore di quanto

ricevuto a titolo di eredità. In altri termini, con l'accettazione con beneficio di inventario non sarà

intaccato il patrimonio personale dell’ amico rispondendo esclusivamente con la quota del proprio

patrimonio ereditario.




Quesito

Nell' eredità di mio padre ancora indivisa tra 3 fratelli ,(stiamo facendo ora la domanda di successione) ci

sono degli immobili affittati . la rendita veniva versata mensilmente con bonifico sul conto di mio padre.

gli altri due fratelli hanno bloccato i bonifici , e vogliono chiudere il conto corrente, lo possono fare?come

devo comportarmi per essere tutelato?saluti.



RISPOSTA

Il lettore in qualità di chiamato all’eredità del proprio padre ha diritto di promuovere attività di

vigilanza e di conservazione del patrimonio ereditario ai sensi dell’articolo 460 c. c. . Dunque, ha diritto

di ottenere un provvedimento volto ad evitare la dispersione dei canoni di locazione corrisposti dai

conduttori dopo la morte di Suo padre.

Infatti, dette somme rientrano a pieno titolo nell’asse ereditario e, come tali, sono soggette al regime di

comunione ereditaria pro indiviso tra i coeredi fino al momento in cui verrà perfezionata un'operazione

di divisione delle sostanze ereditarie. Conseguentemente i fratelli del lettore non sono legittimati

a chiudere il conto fino a quando non sia stata presentata la dichiarazione di successione, che va

depositata entro un anno dalla morte.




Quesito

Gentile Notaio,

ho acquistato un appartamento, beneficiando delle "agevolazioni previste come prima casa". Ora dopo

poco piu' di un anno, ho deciso di venderlo ma senza acquistare un'altra abitazione.

quali sono le penali, le spese a cui andro' incontro?



RISPOSTA

Qualora il lettorenon riacquisti entro un anno dalla vendita dell'immobile un'altra unità immobiliare

da adibire a propria abitazione principale dovrà corrispondere all'Agenzia delle Entrate Competente

il 7% ( calcolato sul valore catastale) dell'imposta di Registro nel caso in cui abbia acquistato da un

privato ovvero il 6% di I. V. A. sul prezzo pattuito in atto nel caso in cui abbia acquistato da un Impresa

Costruttrice. Potrà corrispondere quanto sopra indicato, solo dopo il decorso di un anno dalla vendita

senza aver riacquistato. Per ogni giorno successivo a tale data il lettore dovrà pagare gli interessi legali

oltre ad una sanzione del 30%.




Quesito

Io e mio marito siamo in separazione dei beni. Ci stiamo separando.

Avevamo una casa intestata a nome mio, ma lui dice che era stata una simulazione di vendita quando la

abbiamo venduta, e che lo può dimostrare.

Con i soldi di quella vendita abbiamo comprato un'altra casa ed è stata sempre intestata a me, ma questa

volta sensa simulazione di vendita.

Io vorrei che questa casa rimanesse di mia propietà a me i miei figli, ma lui dice che è stata comprata con i

soldi della casa precedente e che ne ha diritto pure Lui.

Vorrei sapere in caso di arrivare a una causa giudiziale a chi aaapartiene la propietà di questa casa.



RISPOSTA

Non è chiaro cosa la lettrice intenda per presunta simulazione di vendita.

Qualora si riferisca all’atto con cui ha venduto il bene di cui era titolare, non sembra possa essere stato

dissimulato un atto a titolo gratuito, dal momento che la lettrice stessa parla del prezzo della vendita

con cui ha successivamente acquistato un nuovo immobile.

Qualora la lettrice parli dell’atto con cui, a monte, acquistò quel bene, a rigor di diritto ( e,

naturalmente, qualora ve ne siano i presupposti) potrebbe intervenire una pronuncia giudiziale che

dichiari la simulazione (parziale: nel senso che in realtà il bene sarebbe stato acquistato pro quota anche

dal marito) di quell’atto di acquisto. Ma, anche in quel caso, l’articolo 1415 c. c. fa salvi i diritti acquistati

dai terzi in buona fede dal proprietario apparente. Ciò comporta che, sicuramente, la vendita del primo

bene non può essere travolta dalla eventuale pronuncia giudiziale di simulazione.

Detto ciò, il corrispettivo di quella vendita, utilizzato per l’acquisto dell’immobile oggetto della quesito

proposto, anche qualora fosse spettato pro parte al marito della lettrice, non può comportare alcuna

pretesa da parte di quest’ultimo sulla proprietà dell’immobile acquistato a nome della moglie.

In altre parole, il marito al più potrà vantare nei confronti della lettrice una pretesa di carattere

risarcitorio; di contro, non potrà mai avanzare pretese in ordine alla titolarità del bene acquistato in

regime di separazione dei beni.

Tutto quanto finora esposto può valere solo ove venga in concreto pronunziata giudizialmente la

simulazione dell’atto di acquisto originario.

Al contrario qualora non venga dimostrata la simulazione la casa è di proprietà della lettrice e la stessa

potrà far rientrare negli accordi di separazione l'assegnazione eventualmente della nuda proprietà in

favore dei figli, con riserva da parte sua del diritto di usufrutto.




QUESITO

Sono in possesso di un atto notarile senza le firme degli attori dell'atto stesso.

Vorrei sapere se è valido o no. Dove potrei verificare la validità dello stesso.

Grazie



RISPOSTA

E’ molto probabile che Lei sia in possesso di una copia autentica dell’atto notarile, rilasciata dal notaio

che ha ricevuto l’atto secondo le modalità previste dall’articolo 69 della legge notarile. L’originale del

documento notarile deve essere infatti custodito dal notaio che lo ha ricevuto presso il suo studio fino

al momento della cessazione dalle sue funzioni. Sulla copia autentica compare la dicitura "Firmato:"

e seguono i nomi dei sottoscrittori. Se invece la mancanza di sottoscrizione riguardasse l’originale del

documento, esso sarebbe nullo, e ciò può essere verificato da un perito incaricato quando l’autorità

giudiziaria, ricorrendone i presupposti di legge, ordina al pubblico ufficiale di esibire l’originale del

documento da lui ricevuto e custodito.




QUESITO

Mi hanno detto che una permuta tra fratelli (uno dei fratelli è deceduto ed io ne sono l'erede unica) è meno

costosa di una permuta tra soggetti non legati da questo vincolo parentale. E' vero?



RISPOSTA

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o diritti.

La sua tassazione non varia in relazione al grado di parentela esistente tra i permutanti, ma occorre

distinguere il regime fiscale dei singoli beni permutati, che varia a seconda che il bene sia soggetto ad

Iva o a imposta di registro, che sia terreno o fabbricato, che si tratti di prima o seconda casa. La base

imponibile è costituita dal valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta. L’unica ipotesi di atto tra

vivi in cui la tassazione varia in relazione al grado di parentela tra autore della liberalità e beneficiario

riguarda il contratto di donazione che, nel suo caso di passaggio tra fratelli, prevede una franchigia sino a

100. 000,00 (centomila) euro di valore.




QUESITO

Salve, nel 1982 mia madre ha stipulato una scrittura privata per l’acquisto di una casa, la casa in questione

era di proprietà di 4 fratelli; la scrittura privata è stata firmata da mia madre e da due dei fratelli. Ora vorrei

fare dei lavori e accatastarla, cosa dovrei fare per regolarizzare la proprietà della casa? Se devo fare un atto

di compravendita da un notaio bisogna riunire tutte le parti (i 4 fratelli), o è possibile farlo solo con mia

madre?



RISPOSTA

Occorre verificare in primo luogo se la scrittura in suo possesso sia un vero e proprio contratto di

vendita o soltanto un contratto preliminare, cui non ha mai fatto seguito il definitivo. In entrambi i

casi, è necessario che gli originari proprietari, o eventuali eredi in caso di decesso di uno o più degli

originali venditori, si rechino dal notaio per trasferire la proprietà del bene unitamente a sua madre, che

l’acquisterà. Se queste persone non sono più rintracciabili, e sono decorsi più di 20 anni da quando sua

madre ha ottenuto il possesso materiale della casa, potrà ottenere una sentenza giudiziale che dichiari

l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione. Se, infine, gli originari venditori semplicemente

non fossero più disponibili, in presenza di un contratto valido ed ancora efficace, si potrà ottenere un

provvedimento del giudice che disponga il trasferimento della casa sempre a favore di sua madre, con

una sentenza che tiene luogo di contratto.




QUESITO

Salve , mi trovo in una situazione complicata, cercherò di essere il più chiara possibile.

Un mio cugino ha i 4/5 di un asse ereditario (trattasi di un terreno e un immobile). Io ho solo 1/5

sull'immobile . sul terreno avevo avuto già staccata la mia quota con il consenso di tutti. Questo mio cugino

aveva proposto di liquidare 1/5 per acquisire l'intero patrimonio, ma gli interessati (perché sono ben 6)

proprietari di questo 1/5 non hanno accettato.

Così sempre questo mio cugino ha proceduto alla divisione giudiziale. ,che dovrebbe essere quasi alla fase

conclusiva già il CTU ha stabilito il valore.

Ora il mio quesito è questo :posso acquisire le sue quote prima della sentenza ? perché lui vuole vendere in

quanto si è stancato.

Il mio terreno è confinante con quello oggetto di divisione ed in più ho una quota sulla casa.

Spero di essere stata chiara , e gradirei una risposta nel breve tempo possibile perché mi sta pressando.



RISPOSTA

Non si comprende bene dal quesito se la quota di 1/5 (un quinto) sull’immobile appartenga solo a lei in

proprietà esclusiva o se lo possegga unitamente, come pare emergere dalla seconda parte del quesito,

ad altri soggetti. In ogni caso, essendo la procedura divisionale stata iniziata in via giudiziale, se lei

acquista le quote di 4/5 dell’altro condividente, subentrerà anche nel giudizio divisionale già instaurato, e

subirà le conseguenze, favorevoli o sfavorevoli del medesimo, secondo le regole del codice di procedura

civile. Sarà in ogni caso sempre possibile interrompere la procedura giudiziale e, con il consenso di tutti,

giungere ad un accordo transattivo.




QUESITO

gentile notaio ho avuto modo di leggere sul sito http://www. leggo. it/articolo. php?id=103742 le risposte ai

numerosi quesiti posti da utenti come me mi chiedevo se potevate chiarire un dubbio.

x viene contattato da y per vendere un terreno in favore di z. x non accetta, dopo qualche anno z davanti al

notaio sottoscrive atto fa donazione in favore del figlio w alla presenza del testimone y che già sapeva che

la proposta di compravendita del terreno non era stata accettata.

domanda oltre alle responsabilità penali a cui si è esposto z dichiarando falsamente il possesso del terreno

posseduto da x il testimone y ha responsabilità censurabili?

il notaio era tenuto a fare accertamenti sul possesso del terreno al momento della donazione?

ringrazio spero di esser stato abbastanza chiaro nell'esposizione del problema, confido in una vostra



RISPOSTA

La fattispecie in esame sembrerebbe da ricondursi alla donazione di un bene altrui, che si considera nulla

o, in ogni caso, inefficace, in quanto contraria all’art. 771 del codice civile, che vieta la donazione di beni

non presenti nel patrimonio del donante al momento del rogito. Tuttavia è anche possibile che oggetto

dell’atto fosse un bene che il donante ha dichiarato di aver usucapito per possesso continuato e pacifico.

Se questa circostanza si rivelasse non vera, sussisteranno le responsabilità di legge del donante, oltre alla possibilità di rientrare nel possesso del bene di cui si è legittimamente proprietari. Il ruolo del testimone dell’atto notarile va comunque tenuto distinto dal comportamento dal medesimo tenuto in occasioni precedenti, essendo nel primo caso di mera assistenza alla lettura dell’atto effettuata dal notaio e di conferma delle dichiarazioni rese dalle parti del rogito notarile.

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Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2013, 21:28
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