Statali licenziabili, è scontro. "Art. 18 anche
per loro". Madia: "No, tutele restano"

Statali licenziabili. "Art. 18 anche ​per loro". Ma la Madia dice no

di Luca Cifoni
ROMA. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si applica anche alla pubblica amministrazione, nella sua forma modificata dalla riforma del 2015 che porta il nome dell'allora ministro Elsa Fornero. Lo dice una sentenza della Corte di Cassazione, riaprendo di fatto il dibattito sulla validità per i dipendenti pubblici delle norme contenute nel Jobs Act che hanno cambiato ancora l'articolo 18 ed introdotto il contratto a tutele crescenti.

Paradossalmente, la sentenza 24157 del 2015 dà torto al datore di lavoro, confermando l'illegittimità del licenziamento stabilita prima dal tribunale di Trapani e poi dalla Corte d'Appello di Palermo. Ma nel farlo, argomenta che è «innegabile» l'applicazione dell'articolo 18 così come modificato al caso in questione; salvo poi dichiarare che il particolare motivo per cui il licenziamento è nullo impone il reintegro invece del risarcimento, ovvero della sanzione di cui la riforma Fornero puntava ad allargare l'utilizzo.

La vicenda riguarda un dirigente del Consorzio Area sviluppo industriale di Agrigento che nel 2012 era stato oggetto di licenziamento disciplinare. Licenziamento dichiarato, nullo perché il relativo procedimento era stato avviato istruito e concluso da un solo componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, ufficio che invece dovrebbe avere invece una composizione collegiale, con tre membri. Questa circostanza basta ad annullare il provvedimento, come confermato anche nella sentenza della Cassazione: la Corte però si è pronunciata anche su un altro motivo di ricorso, quello relativo appunto all'applicabilità o meno dell'articolo 18 ai dipendenti pubblici. E la conclusione è che la norma dello Statuto dei lavoratori si applica, così come modificata nel 2012 «anche a prescindere iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge Fornero». Proprio la legge del 2012 fissava però - in caso di licenziamenti nullo - la sanzione del reintegro nell'eventualità di «contrarietà a norme imperative», nel caso specifico quelle che fissano le modalità, non rispettate, della procedura.

Ora resta da capire quanto il principio stabilito dalla Cassazione possa toccare il quadro legislativo disegnato all'inizio di quest'anno dal Jobs Act. Sul punto è intervenuta ieri Marianna Madia, ministro della Pubblica amministrazione. A suo giudizio «per il pubblico impiego l'articolo 18 non vale, perché c'è una differenza sostanziale che è il tipo di datore di lavoro».

Il ragionamento di Madia è che «il datore di lavoro privato ragiona con sue risorse, il datore di lavoro pubblico ragiona con risorse della collettività». Il ministro ha aggiunto che anche che «la sentenza di oggi, letta a fondo e con attenzione dice che di fatto quel lavoratore va reintegrato perché oggi ci sono delle norme che dicono che per i procedimenti disciplinari è così».

Il nodo è proprio il coordinamento tra le norme sulla generalità dei lavoratori e quelle relative al pubblico impiego. Anche la riforma Madia del pubblico impiego ha in programma di specificare e chiarire questo aspetto. Ed eventuali future sentenze potrebbero applicare il principio stabilito dalla Cassazione a casi diversi, arrivando a magari a conclusioni differenti.

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Statali licenziabili. "Art. 18 anche per loro".

Ma la Madia dice no: "Restano le tutele"

Posted by Leggo - Il sito ufficiale on Mercoledì 2 dicembre 2015

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2015, 14:43