DITELO AL NOTAIO: LEGGI QUI LE NUOVE RISPOSTE

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QUESITO

Egregi Notai. Sono sposata in regime di separazione dei beni. Posso vendere la casa coniugale di mia proprietà a mio marito che l'acquisterebbe facendo un mutuo? Grazie per la risposta. Cordiali saluti



RISPOSTA

Giuridicamente la risposta è affermativa. Se la proprietà della casa è sua e con il coniuge vi trovate in regime di separazione dei beni, nulla vieta la vendita. Qualche difficoltà potrebbe farla l'Istituto bancario che, in alcuni casi, presuppone la gratuità del trasferimento e concede il mutuo solo dopo la propria valutazione e istruttoria. Ottenuto il mutuo l'atto è ricevibile.








QUESITO

vorrei sapere se ora che è mancato mio papà mia madre volesse intestare ad ogni figlio un piano della villetta in cui viviamo potrebbe farlo e ogni figlio diventerebbe proprietario visto che già in comune la casa è stata divisa come 3 unità abitative singole? grazie



RISPOSTA

Lei mi fornisce pochi elementi per rispondere compiutamente. Probabilmente anche voi figli avete ereditato alla morte di vostro padre la quota di sua pertinenza, perciò suppongo che tutto il fabbricato fosse di entrambi i genitori. In tal caso, se voi figli siete tre, attualmente il fabbricato è per 6/9 di titolarità di sua madre e per 1/9 di ciascun figlio. Quindi, per intestare ad ogni figlio un piano, occorre, oltre alla donazione da parte di vostra madre, un atto di divisione tra voi per le quote già ereditate dal padre. Comunque il risultato prospettato è raggiungibile.








QUESITO

A breve acquisterò un appartamento dove porterò la residenza. Essendo al momento proprietario di un altro appartamento, vorrei sapere la percentuale IVA che sarà applicata sull'acquisto del nuovo appartamento



RISPOSTA

L'atto di acquisto è soggetto ad IVA quando la parte venditrice sia un'impresa che ha costruito o ristrutturato l'appartamento con lavori ultimati da non più di cinque anni. Se lei si trova in questa ipotesi e non può chiedere l'agevolazione per la prima casa d'abitazione, in quanto proprietario di una casa per la quale ha giàusufruito dell'agevolazione, oppure di un'altra casa nello stesso comune in cui va ad acquistare, l'IVA da applicare sarà del 10% (anziché l'IVA agevolata del 4%). L'IVA è da corrispondersi sul prezzo effettivo all'impresa venditrice, che rilascerà fattura.








QUESITO

Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento sull'agevolazione prima casa in successione ed eventuale acquisto di altra abitazione.

A seguito di successione nella quale due fratelli A et B hanno ereditato un immobile un mezzo ciascuno, per il quale A ha chiesto le agevolazioni prima casa, è possibile che A richieda nuovamente le agevolazioni prima casa per l'acquisto della piena proprietà di un altro immobile in un comune diverso? E se sì, qual è la circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha dato chiarimenti in merito? Ringraziando fin da ora, distinti saluti.



RISPOSTA

La risposta è affermativa, perché trattasi di diverse agevolazioni per acquisto di prima casa, infatti in caso di successione l'agevolazione riguarda le imposte ipotecaria e catastale e non l'imposta di successione e la norma dettata per l'agevolazione di prima casa negli atti di compravendita non considera l'agevolazione per successione (o donazione) tra quelle che escludono il diritto a godere dei benefici di prima casa ai fini dell'imposta di registro. Quindi, se l'immobile che l'erede va ad acquistare è in un comune diverso da quello in cui si trova l'abitazione ereditata, i requisiti per l'acquisto di prima casa sono tutti rispettati. La Circolare è la n. 38 del 12 agosto 2005.








QUESITO

Buonasera,

io ed il mio compagno (siamo conviventi) intendiamo acquistare un immobile da ristrutturare situato nel comune dove soltanto io ho la residenza anagrafica.

Crediamo che sia impossibile terminare i lavori entro 18 mesi e stabilirvi la residenza ed è impossibile spostare la residenza prima dell'inizio dei lavori in quanto l'immobile verrebbe dichiarato inagibile.

Se ci sposassimo decadrebbe l'obbligo per il mio compagno di trasferire la residenza entro 18mesi?



RISPOSTA

Se il suo compagno non trasferisse la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto della prima casa (anche stabilendo la residenza temporaneamente in un'altra casa), decadrebbe dall'agevolazione. Ciò vale anche se doveste nel frattempo sposarvi e lui mantenere la residenza in altro comune. Secondo l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 140/E del 10/04/2008), non si decade solo in caso di forza maggiore cioè quando si verifica o sopravviene, dopo l'acquisto dell'immobile, un impedimento imprevisto ed inevitabile non imputabile alla parte acquirente, ma questo non mi sembra il vostro caso.

In ogni caso il suo compagno può evitare la perdita delle agevolazioni trasferendo la residenza presso di lei, che abita già nel comune in cui si trova l'immobile da acquistare, entro 18 mesi dall'acquisto.








QUESITO

buonasera,sono proprietaria della nuda proprietà di due villette a schiera vicine (una è occupata dai miei genitori usufruttuari e in una ci vivo io) avrei bisogno di accedere ad un mutuo per ristrutturazione, devono necessariamente firmare anche i miei genitori per potere avere il mutuo?



RISPOSTA

Teoricamente no, infatti il nudo proprietario può dare in garanzia cioè ipotecare a favore della banca la sua nuda proprietà. In pratica però non credo che un istituto di credito accetti tale garanzia, anche in considerazione che in caso di esecuzione (per suo mancato adempimento degli impegni assunti con il creditore) il pignoramento e quindi la vendita dovrebbe avere ad oggetto la nuda proprietà, con scarse possibilità per l'istituto di credito di soddisfacimento.








QUESITO

Al mio futuro marito, la mamma vedova vorrebbe donare una casa dove dovremmo andare a vivere dopo sposati. Vorrei sapere se questa casa gli viene donata dopo il matrimonio (in comunione), se andrà in donazione anche a me? Poi vorrei sapere, visto il mutuo da accendere per ristrutturare questa abitazione, se è vero che il mio ragazzo non può accendere il mutuo se non risulta proprietario (per donazione) della casa, e quindi c'è necessità di fare donazione prima del matrimonio? Grazie. . .



RISPOSTA

La proprietà della casa ricevuta per donazione spetta al solo donatario che la riceve, sia che non sia sposato sia che lo sia, anche in comunione dei beni. Quindi comunque spetterebbe solo al suo fidanzato. Per quanto riguarda il mutuo, sarebbe bene chiederlo prima dell'atto, offrendo in garanzia la casa con l'intervento della mamma quale terzo datore d'ipoteca.

Dopo l'atto di donazione, per problemi complessi legati al diritto successorio, trovereste con difficoltà una banca disposta a concedere il mutuo al suo fidanzato.








QUESITO

Mia madre donò a mia sorella, nel 1987, la somma di lire 20. 000. 000 con atto privato sottoscritto dalla donante, la beneficiaria e da me per conoscenza precisando che detta somma doveva ritenersi parte dell'asse ereditario. Ad oggi, dopo la morte di mia madre, abbiamo venduto la casa e siamo al rogito notarile, mia sorella non vuole saperne della somma a suo tempo percepita. L'atto privato è in mio possesso, come devo comportarmi? Grazie anticipatamente del consiglio che vorrà darmi



RISPOSTA

Se sua sorella non manifesta una corretta disponibilità, lei potrebbe mantenere una linea dura e rifiutarsi di vendere se non le viene riconosciuto il rimborso di metà della somma allora ricevuta da sua sorella, oltre interessi.

Non credo possa fare molto di più in quanto, se sua sorella non si accordasse, lei potrebbe agire contro sua sorella solo nell'ipotesi di “lesione di legittima” cioè qualora i suoi diritti di erede legittimario siano stati lesi.

Le ricordo però che oltre la quota di legittima spettante a ciascun figlio, che si calcola sul valore dell'intero patrimonio del defunto (quindi considerando anche le donazioni effettuate) vi è una quota liberamente disponibile, che quindi l'erede può trattenere oltre la legittima spettante. Tale quota nel vostro caso, se vostro padre è già deceduto sarebbe pari ad 1/3 del valore del patrimonio di sua madre.

Tutto quanto sopra comunque qualora lei non abbia già firmato il preliminare, con impegno a vendere la casa.








QUESITO

Ho acquistato un appartamento su progetto in un fabbricato che ne contiene 5. Tale appartamento appartiene ad una delle mie figlie. Quando tale fabbricato è stato ultimato ho dato incarico al Notaio di fare tutto ciò che era necessario affinché su di esso non esistessero problemi di qualsiasi natura. Il Notaio, dopo che (secondo lui), ha svolto tutto ciò che era necessario, ci ha convocato nel suo studio per redigere il rogito.

Fatto tale atto, vengo immesso nella proprietà del bene. Dopo un paio d'anni mi viene notificato un avviso di comparizione presso un tribunale perché viene evidenziata una vendita su cosa futura già precedente al mio acquisto. Tale vendita veniva fatta da un'altra ditta che era proprietaria del terreno su cui è stato edificato il fabbricato che non l'ha mai realizzato ma che cedeva ad un'altra ditta che successivamente lo ha realizzato.

Tale vendita non è stata evidenziata dal Notaio che invece ha redatto il mio atto senza alcun pregiudizio sia civile che fiscale e di alcun genere tant'è che l'atto in questione non riporta nessuna limitazione.

Sono giunto alla decisione di citare il Notaio davanti al Magistrato per vedermi riconosciuto il diritto ad essere risarcito del danno sia sostanziale che morale. Si tenga in considerazione che io sottoscritto non ho mai avuto a che fare con Tribunali né tanto meno con avvocati.

Come devo comportarmi sia per quando riguarda la responsabilità civile del notaio, sia per quando riguarda la citazione Civile e/o penale? Certo di un vostro sollecito riscontro, Porgo cordiali saluti.



RISPOSTA

Non mi posso pronunciare in merito alla situazione da lei prospettata, perché sono necessari accertamenti. Non è detto infatti che la pretesa avanzata da terzi sia fondata.

Comunque la rassicuro sul fatto che lei non dovrebbe subire pregiudizio. I notai infatti rispondono degli eventuali errori commessi e sono coperti da un'assicurazione per loro responsabilità. Si rivolga ad un avvocato di fiducia per farsi assistere e, se crede, scriva al consiglio notarile da cui il notaio dipende per chiedere ulteriori chiarimenti.



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Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Luglio 2012, 12:54
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